News del 16/01/2023: Rischio chimico - Reg. (UE) 878/2020 e restrizione diisocianati

Gentili Clienti,

 

con la presente vi informiamo che il 31/12/2022 è terminato il periodo transitorio relativo alle Schede di Sicurezza redatte secondo il Reg. (UE) 830/2015.

Ciò significa che a partire dal 01/01/2023 si applica il Reg. (UE) 878/2020 e tutte le Schede di Sicurezza devono essere conformi a tale Regolamento.

 

Ulteriore scadenza durante l’anno corrente è prevista per i diisocianati. I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici, pitture, ecc.

La Restrizione n°74 (in allegato - pubblicata ad agosto 2020, che modifica l’Allegato XVII del Regolamento REACH), ha infatti previsto che:

 

  1. Non è possibile utilizzare queste sostanze come tali o come costituenti di altre sostanze o in miscela per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:

 

  • La concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione sia < 0,1% in peso

 

OPPURE

 

  • Il Datore di Lavoro (o il lavoratore autonomo) garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro degli diisocianati prima di utilizzare le sostanze o miscele.

Per “utilizzatori industriali e professionali” si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

 

  1. Non è possibile immetterle sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali o professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:

 

  • La concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione sia < 0,1% in peso

 

OPPURE

 

  • Il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti della formazione di cui sopra e sull’imballaggio figura la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

 

Nel primo caso il Datore di Lavoro avrà quindi l’obbligo di formare i lavoratori sull’utilizzo degli diisocianati attraverso specifici corsi di formazione, tenuti da persona esperta in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Gli argomenti sono indicati nella restrizione stessa (si veda art. 5) e prevedono una formazione generale, una formazione di livello intermedio e uno avanzato, a seconda del rischio di esposizione ai diisocianati.

Il Datore di Lavoro deve documentare il completamento con esito positivo della formazione, la quale deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.

Il fornitore, inoltre, deve assicurarsi che i propri clienti a valle possano accedere ai materiali didattici e ai corsi di formazione.

È prevista la possibilità di erogare il corso anche in modalità on-line. Al fine di ottemperare alle condizioni previste dalla restrizione, le associazioni di categoria ISOPA e ALIPA hanno messo a disposizione una piattaforma digitale con il materiale formativo relativo all’uso sicuro di diisocianati.

 

 

Visto quanto sopra, vi invitiamo quindi a:

 

  • Richiedere ai vs. fornitori, per tutti i prodotti chimici in uso presso la vs. azienda, l’ultima versione delle Schede di Sicurezza aggiornata al Reg. (UE) 878/2020
  • Verificare con il supporto dei vs. fornitori la presenza prodotti che ricadono nell’ambito della restrizione n°74 relativa ai diisocianati.

In questo caso, qualora non fosse possibile eliminare o sostituire il prodotto con altro non soggetto a restrizione, il Datore di Lavoro dovrà effettuare adeguata formazione a tutti gli utilizzatori di tali prodotti.


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