RENTRI: dal 15 settembre 2026 scatta l’obbligo del FIR digitale
Il mese di settembre segna un passaggio importante nell’attuazione del RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
Due le date da ricordare: dal 15 settembre 2026 diventano applicabili le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari, mentre dal 16 settembre termina il regime transitorio che consentiva di utilizzare il FIR cartaceo anche nei casi in cui sarebbe stato previsto il formulario digitale.
La proroga era stata introdotta dall’art. 13 della Legge n. 26/2026, di conversione del Milleproroghe 2026 (D.L. n. 200/2025).
RENTRI e FIR digitale: cosa cambia dal 16 settembre 2026
Dal 16 settembre viene meno, quindi, il doppio binario introdotto in via temporanea. Per i soggetti tenuti all’utilizzo del formulario digitale, il cosiddetto xFIR, non sarà più possibile scegliere liberamente tra carta e digitale.
Questo, però, non significa che il FIR cartaceo scompaia: La disciplina distingue infatti gli obblighi in funzione del soggetto, della tipologia di rifiuto e dell’attività dalla quale il rifiuto deriva. In particolare, i produttori iscritti al RENTRI che producono rifiuti pericolosi devono utilizzare il FIR digitale, mentre per alcune categorie di rifiuti non pericolosi continua a essere ammesso il formulario cartaceo.
Per i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, trattamento di rifiuti, trattamento delle acque e abbattimento dei fumi, l’obbligo dell’xFIR riguarda anche i rifiuti non pericolosi quando il produttore supera i dieci dipendenti.
Negli altri casi, invece, il cartaceo può continuare a essere utilizzato secondo le condizioni previste dalla disciplina.
Rifiuti da costruzione e demolizione: quando resta il FIR cartaceo
Per il settore delle costruzioni la distinzione assume particolare rilievo. I rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione restano esclusi dall’obbligo generalizzato di utilizzo dell’xFIR.
Questo significa che anche un’impresa iscritta al RENTRI perché produce rifiuti pericolosi può continuare a utilizzare il FIR cartaceo per i propri rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione. La stessa impresa potrà quindi trovarsi a gestire modalità diverse a seconda del rifiuto movimentato: digitale per i rifiuti pericolosi, cartaceo per quelli non pericolosi nei casi ammessi.
FIR digitale o cartaceo: la modalità del produttore vincola tutta la filiera
Uno degli aspetti più rilevanti sul piano operativo riguarda il coordinamento tra produttore, trasportatore e destinatario.
La modalità scelta o imposta al produttore o detentore determina quella che deve essere seguita anche dagli altri soggetti della filiera. Se il produttore emette un FIR digitale, trasportatore e destinatario dovranno gestire quello stesso formulario in modalità digitale; se il produttore può utilizzare legittimamente il cartaceo, anche il resto della movimentazione seguirà tale modalità.
Per questo motivo diventa essenziale definire la modalità di gestione già prima del ritiro del rifiuto.
Durante il trasporto, l’xFIR può essere esibito mediante dispositivo elettronico oppure tramite una stampa. La stampa, però, non trasforma il documento digitale in un FIR cartaceo e non sostituisce il formulario informatico.
Trasmissione dei dati: quali sanzioni scattano dal 15 settembre 2026
Il secondo passaggio riguarda la trasmissione dei dati al RENTRI. La disciplina prevede la trasmissione dei dati contenuti nei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi da parte dei soggetti della filiera tenuti all’adempimento, ciascuno per quanto di propria competenza.
Dal 15 settembre 2026 diventano applicabili le sanzioni previste dall’art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 per la mancata o incompleta trasmissione.
Le sanzioni amministrative vanno da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.
La norma esclude, tuttavia, gli errori materiali e le violazioni meramente formali che non incidono sulla tracciabilità del rifiuto.
Dopo la fine della proroga: cosa devono verificare imprese e produttori
La scadenza del 16 settembre non determina, quindi, la completa eliminazione del formulario cartaceo.
A terminare è la facoltà transitoria di utilizzare indifferentemente carta o digitale nei casi in cui l’xFIR è obbligatorio. Da quel momento ogni operatore dovrà applicare il regime previsto in relazione alla propria posizione e alla tipologia di rifiuto movimentato.
Per le imprese diventa quindi necessario verificare non soltanto l’iscrizione al RENTRI, ma anche la natura del rifiuto, la sua pericolosità e l’attività che lo ha generato, perché da questi elementi dipende la modalità di gestione del formulario e, di conseguenza, quella che dovrà essere seguita dall’intera filiera.