MODIFICA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE (BOLLO SANITARIO): da sigla "CE" a "UE"

Gentili Clienti,

desideriamo informarVi che il Regolamento Delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, che modifica il Regolamento (CE) n. 853/2004, ha introdotto un aggiornamento riguardante il marchio di identificazione (c.d. bollo sanitario) utilizzato sugli alimenti di origine animale prodotti negli stabilimenti riconosciuti.

 

Cosa cambia

La normativa prevede la sostituzione dell'abbreviazione:

"CE" (Comunità Europea, non più attuale dal punto di vista istituzionale)

con

"UE" (Unione Europea)

all'interno del marchio di identificazione apposto sui prodotti di origine animale.

 

Esempio

Prima: IT 1234 CE

Dopo: IT 1234 UE

L'unica modifica grafica richiesta riguarda l'abbreviazione riportata nel marchio di identificazione. Restano invariati:

  • il numero di riconoscimento dello stabilimento;
  • la forma ovale del marchio;
  • le modalità di apposizione;
  • le regole di rintracciabilità e identificazione già previste dal Regolamento 853/2004

 

Periodo transitorio

Per evitare un eccessivo onere amministrativo alle imprese, il legislatore europeo ha previsto un periodo transitorio durante il quale sarà ancora possibile utilizzare i marchi riportanti la sigla "CE".

In particolare:

  • i marchi di identificazione con la sigla "CE" possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2028;
  • i prodotti recanti tale marchio e immessi sul mercato entro tale data potranno continuare a essere commercializzati anche successivamente.

 

Cosa devono fare le aziende

Le aziende alimentari riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 sono invitate a:

✓ verificare la conformità delle etichette e dei materiali di confezionamento;

✓ programmare l'aggiornamento del marchio di identificazione sostituendo la sigla "CE" con "UE";

✓ provvedere, ove applicabile, alla sostituzione dei timbri utilizzati per la bollatura delle carni e degli altri sistemi di marcatura.

 

Questo significa che:

non è necessario sostituire immediatamente etichette, cliché, stampi o timbri;

è possibile pianificare l'adeguamento in occasione delle normali ristampe;

non è previsto il ritiro dei prodotti già commercializzati con il marchio "CE".

 

Non risultano note operative pubbliche che impongano una domanda formale di variazione del riconoscimento sanitario esclusivamente per questa modifica grafica, ma noi consigliamo di agire in questo modo:

  1. Predisporre una comunicazione scritta al Distretto Veterinario competente**, indicando:
    1. ragione sociale;
    2. numero di riconoscimento dello stabilimento;
    3. volontà di adottare il nuovo marchio di identificazione con sigla "UE" in conformità al Reg. Delegato (UE) 2024/1141;
    4. dichiarazione che il numero di riconoscimento rimane invariato.
  2. Richiedere conferma scritta che non sia necessaria una formale pratica SUAP di modifica del riconoscimento.
  3. Conservare agli atti la risposta dell'Autorità Competente come evidenza documentale in caso di audit o controllo ufficiale.
  4. Aggiornare successivamente:
    1. etichette;
    2. software di stampa;
    3. timbri e cliché;
    4. procedure HACCP e istruzioni operative eventualmente interessate.

 

25/06/2026


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