Emergenza caldo: la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro

Il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di adeguate misure di prevenzione e protezione.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha sottolineato che all’esposizione eccessiva allo stress termico consegue l’aumento del rischio infortunistico, attraverso la combinazione di diversi fattori, tra i quali:

  • un orario di lavoro che comprenda le ore più calde della giornata, individuate tra le ore 14,00 e le ore 17,00;
  • le mansioni del lavoratore;
  • il grado di sforzo fisico richiesto e l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • l’ubicazione del luogo di lavoro;
  • la dimensione aziendale;
  • le caratteristiche individuali di ogni lavoratore (età, salute, genere ecc.).

Gli organi ispettivi sono tenuti a prestare particolare attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In assenza di valutazione l’Ispettorato, come indicato nella nota prot. n. 4753 del 26 luglio 2022, procede all’emissione di un verbale di prescrizione, impartendo un ordine di Polizia Giudiziaria, con sospensione immediata dei lavori ovvero, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico. La ripresa delle lavorazioni interessate è subordinata all’adozione di tutte le misure necessarie ad evitare e/o ridurre il rischio, adempiendo alle prescrizioni contenute nel verbale.

Riportiamo di seguito il link a documentazione utile per approfondire la tematica

INAIL - Stress termico

Progetto WORKLIMAT2.0

Decalogo per la prevenzione delle patologie da calore e da esposizione a radiazione solare nei luoghi di lavoro

Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore e dalla radiazione solare

25/07/2024


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