News del 28/03/2022: Diritti annuali ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI anno 2022 - Scadenza 30/04/2022

Gentili Clienti,

 

SOLO PER LE IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ricordiamo la scadenza del 30 Aprile 2022 per il pagamento dei diritti annuali di iscrizione. 

                                                                                                       

Ricordiamo che chi si fosse iscritto all’Albo Gestori oppure abbia apportato modifiche o rinnovato la propria iscrizione nel corso del 2022 ha già effettuato il pagamento per l’anno in corso al momento del rilascio del provvedimento.

 

Di seguito riportiamo invece alcune indicazioni in merito ai soggetti tenuti all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

 

 

Soggetti obbligati all'iscrizione

 

Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):

  • imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
  • imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

 

Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:

  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
  • imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
  • aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

 

È previsto l'obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs 152/2006).

 

Non è ancora attiva, invece, l’iscrizione per le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da Parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo (articolo 212, comma 12 del D.lgs 152/2006).

 


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