News del 25/03/2022: Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022 - DECRETO RIAPERTURE 2022

Gentili Clienti

 

è stato pubblicato in data 24 marzo 2022 il Decreto Legge n. 24 (approvato in data 17/03/2022), che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza prevista per il 31/03/2022.

 

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19; il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step:

  • fine del sistema delle zone colorate per le Regioni
  • graduale superamento del green pass
  • eliminazione delle quarantene precauzionali

 

Green Pass nei luoghi di lavoro

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base; a partire dal 1° maggio non sarà più necessario alcun tipo di Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro.

 

Obbligo vaccinale

L’obbligo vaccinale per le categorie di lavoratori pubblici esposte al rischio contagio (scuola, università, difesa, ecc) e per gli over 50 resta in vigore fino al 15 giugno 2022.

Per il personale sanitario e delle RSA l’obbligo vaccinale è esteso al 31 dicembre 2022.

 

Green Pass sui trasporti

Dal 1° aprile niente più Certificato Verde sui mezzi pubblici e Green Pass base per i treni e gli altri mezzi di lunga percorrenza.

Viene abolito il Super Green Pass e torna libera la circolazione nel trasporto pubblico locale dove, dal primo maggio non ci vorrà più il green pass nemmeno sui mezzi a lunga percorrenza.

 

Green Pass all’aperto e al chiuso

Dal 1 aprile non sarà più richiesto alcun green pass per l’accesso ad attività commerciali, uffici pubblici e privati, banche, poste, servizi alla persona.

 

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito con green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto

 

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito con green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso

 

Fino al 31 dicembre il green pass rafforzato resterà obbligatorio per visitare parenti o conoscenti ricoverati nelle residenze sanitarie e nei reparti di degenza degli ospedali.

 

Mascherine al chiuso

L'obbligo di mascherine al chiuso viene prolungato fino al 30 aprile.

Su tutti i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus, tram, metropolitane, funivie, trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado), così come in cinema, teatri, sale da concerto, stadi, palazzetti dello sport, locali di intrattenimento, discoteche continuerà a essere obbligatoria la mascherina Ffp2.

 

Smart working

Le procedure semplificate per accedere al lavoro agile resteranno in vigore fino al 30 giugno 2022.

 

Isolamento soltanto per i soggetti positivi

Addio alle quarantene da contatto con un caso positivo al Covid anche per i non vaccinati. Resta l'isolamento solo per chi ha contratto l'infezione.

Con il nuovo decreto, a partire dal primo aprile, cade la differenza tra chi ha una, due, tre dosi e chi non ne ha nessuna. Nel caso in cui si venga in contatto stretto con un positivo si applica soltanto il regime dell'autosorveglianza che consiste nell'obbligo di indossare una mascherina Ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, per dieci giorni dall'ultimo incontro con il positivo al Covid e di sottoporsi a un test rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di positività si deve restare in isolamento per fino al primo test negativo o per 21 giorni a partire dal contagio.

 

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico fatto in casa con apposito kit. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o fatto in casa con apposito kit (in questo caso è autocertificato).

L’isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. Per essere riammessi in classe occorre un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

 

Cdm, il decreto riaperture: gli allentamenti delle misure anti-Covid


News del 13/07/2022: Novità gestione documenti online - Fonarcom


News del 01/07/2022: Protocollo condiviso Covid-19 del 30/06/2022


News del 15/06/2022: Togliamo le mascherine?


News del 09/06/2022: NOVITÀ CORSI ANTINCENDIO - D.M. 02 settembre 2021


News del 20/05/2022: Canone Regione Lombardia 2022: scadenza pagamento 30 giugno 2022


News del 06/05/2022: Aggiornamento del Protocollo Covid-19 per i CANTIERI


News del 05/05/2022: Conferma del Protocollo condiviso di aprile 2021 e obbligo di mascherine nei luoghi di lavoro


News del 29/04/2022: Ordinanze Ministero della Salute del 28 aprile 2022 - MASCHERINE E INGRESSI IN ITALIA


News del 29/04/2022: Circolare 29/04/2022 con indicazioni per l'utilizzo della mascherina nella Pubblica Amministrazione


News del 05/04/2022: Linee Guida attività economiche e sociali - 01 Aprile 2022


[<<-] [<-] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [->] [->>]