Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159
Sicurezza sul lavoro: le principali novità del nuovo Decreto-Legge n.159 del 31/10/2025 - D.Lgs. 81/2008
Il nuovo provvedimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro introduce una riforma complessiva del sistema prevenzionistico, rafforzando governance, strumenti formativi e leve premianti per le imprese virtuose. Di seguito i punti principali.
Revisione aliquote INAIL e incentivi premiali
Dal 1° gennaio 2026 è prevista la revisione delle aliquote di oscillazione “in bonus” per andamento infortunistico e dei contributi agricoli. I benefici saranno esclusi per i datori condannati in via definitiva per violazioni gravi in materia di sicurezza nei due anni precedenti.
Rete del lavoro agricolo di qualità
Rafforzati i requisiti di accesso, con l’inclusione delle violazioni in materia di salute e sicurezza tra le cause ostative. Parte dei fondi INAIL sarà destinata a progetti di miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle imprese agricole aderenti.
Cantieri, appalti e subappalti
Introdotto un badge digitale anticontraffazione interoperabile con il SIISL e una patente a crediti ricalibrata, con decurtazioni più tempestive e aumento di alcune sanzioni. Maggiore priorità alla vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nei subappalti.
Potenziamento della vigilanza
Previsto un piano triennale di 300 assunzioni (2026-2028) di funzionari ispettivi per la sicurezza e la vigilanza ordinaria, con aumento delle dotazioni e del personale dei Carabinieri per la tutela del lavoro.
Prevenzione e formazione
INAIL trasferirà almeno 35 milioni di euro annui al Fondo sociale per progetti di cultura della sicurezza nelle scuole, ITS, università e nel sistema della formazione professionale. Previsti interventi formativi mirati nei settori a maggiore incidenza infortunistica e sostegni alle micro e piccole imprese per l’adozione di dispositivi di protezione innovativi.
Accreditamento dei soggetti formatori
Entro 90 giorni un nuovo Accordo Stato-Regioni definirà criteri e requisiti di accreditamento per elevare la qualità dell’offerta formativa in materia di salute e sicurezza.
Scuola-lavoro e tutela assicurativa
La copertura assicurativa INAIL viene estesa anche al tragitto casa-sede di PCTO. Le convenzioni scuola-impresa non potranno prevedere attività a rischio elevato per gli studenti.
Borse di studio ai superstiti
Dal 2026 sono previste borse di studio per i titolari di rendita a superstiti, con importi da 3.000 a 7.000 euro annui a seconda del grado di istruzione.
Altre misure rilevanti
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Adeguamento dei requisiti per l’assegno di incollocabilità all’età pensionabile.
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Adozione della norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 per i sistemi di gestione della sicurezza.
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Introduzione di linee guida ministeriali sui “mancati infortuni” (near miss) nelle imprese con più di 15 dipendenti.
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Rafforzamento dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e nuove regole sulla sorveglianza sanitaria.
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Disciplina organica per il volontariato di protezione civile all’interno del Testo Unico.
 
Le modifiche al D.Lgs. 81/2008
Tra gli interventi più significativi:
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Introduzione di fondi strutturali per la cultura della sicurezza (art. 11).
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Nuove regole su patente a crediti e subappalti (art. 27 e Allegato I-bis).
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Aggiornamento all’UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 per i sistemi di gestione (art. 30).
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Tracciabilità delle competenze nel fascicolo elettronico del lavoratore (art. 37).
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Computo in orario di lavoro delle visite di sorveglianza sanitaria e promozione degli screening oncologici (art. 20 e 25).
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Revisione delle norme su lavori in quota e sistemi anticaduta (art. 113 e 115).
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Maggiore integrazione tra organismi paritetici, INAIL e ASL per il monitoraggio e il supporto alle imprese (art. 51 e 13).
 
Il decreto rappresenta un passo importante verso un modello di prevenzione più moderno, basato su formazione qualificata, trasparenza, digitalizzazione e premialità per le imprese che investono in sicurezza.
Le materie trattate negli articoli sono:
- Articolo 1: Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL
 - Articolo 2: Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita’
 - Articolo 3: Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti
 - Articolo 4: Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
 - Articolo 5: Interventi in materia di prevenzione e di formazione
 - Articolo 6: Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione
 - Articolo 7: Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
 - Articolo 8: Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali
 - Articolo 9: Modifica all’articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di eta’ per l’assegno di incollocabilita’ erogata dall’INAIL
 - Articolo 10: Disposizioni in materia di norme UNI
 - Articolo 11: Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall’INAIL
 - Articolo 12: Disposizioni in materia di personale medico dell’INAIL
 - Articolo 13: Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
 - Articolo 14: Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa
 - Articolo 15: Attivita’ di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del Servizio sanitario nazionale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
 - Articolo 16: Attivita’ di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del Servizio sanitario nazionale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
 - Articolo 17: Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
 - Articolo 18: Organizzazioni di volontariato della protezione civile
 - Articolo 19: Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
 - Articolo 20: Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatisi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca
 - Articolo 21: Entrata in vigore
 
03/11/2025