SONO OBBLIGATO A CONSEGNARE GLI ATTESTATI? SI!

II Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) ha recentemente ribadito che gli attestati di formazione conseguiti dai lavoratori costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e che il lavoratore ha il diritto di richiederne copia. 

In particolare:

  • Il datore di lavoro/ente formatore deve quindi garantire che il lavoratore possa ottenere copia dell’attestato, su sua richiesta, secondo quanto stabilito dall’art. 15 del GDPR. 

  • La mancata consegna o rifiuto senza giustificato motivo può comportare violazioni del Regolamento e sanzioni da parte del Garante. 

Cosa fare in azienda

  • Verificare che ogni lavoratore abbia ricevuto o possa ricevere copia del proprio attestato di formazione al termine del corso.

  • Archiviare in modo corretto gli attestati e garantire la tracciabilità, in modo da poterli rendere disponibili in caso di richiesta.

  • Prevedere una procedura interna per la richiesta da parte del lavoratore e la consegna/copia degli attestati entro tempi ragionevoli.

  • Informare i dipendenti che possono esercitare il diritto di accesso ai propri dati formativi, e che l’attestato fa parte di questi dati.

  • In caso di formazione erogata da enti esterni, richiedere che gli attestati vengano rilasciati anche per essere consegnati al lavoratore o custoditi in azienda per consentire l’accesso.

Conclusione
La corretta gestione degli attestati di formazione non è solo un requisito formale della normativa sulla sicurezza sul lavoro, ma assume anche rilievo sotto il profilo della protezione dei dati personali. Un’azienda che forma i propri collaboratori deve quindi predisporre anche l’aspetto della consegna o messa a disposizione degli attestati in modo conforme al GDPR.

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31/10/2025


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