Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159

Sicurezza sul lavoro: le principali novità del nuovo Decreto-Legge n.159 del 31/10/2025 - D.Lgs. 81/2008

Il nuovo provvedimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro introduce una riforma complessiva del sistema prevenzionistico, rafforzando governance, strumenti formativi e leve premianti per le imprese virtuose. Di seguito i punti principali.

Revisione aliquote INAIL e incentivi premiali

Dal 1° gennaio 2026 è prevista la revisione delle aliquote di oscillazione “in bonus” per andamento infortunistico e dei contributi agricoli. I benefici saranno esclusi per i datori condannati in via definitiva per violazioni gravi in materia di sicurezza nei due anni precedenti.

Rete del lavoro agricolo di qualità

Rafforzati i requisiti di accesso, con l’inclusione delle violazioni in materia di salute e sicurezza tra le cause ostative. Parte dei fondi INAIL sarà destinata a progetti di miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle imprese agricole aderenti.

Cantieri, appalti e subappalti

Introdotto un badge digitale anticontraffazione interoperabile con il SIISL e una patente a crediti ricalibrata, con decurtazioni più tempestive e aumento di alcune sanzioni. Maggiore priorità alla vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nei subappalti.

Potenziamento della vigilanza

Previsto un piano triennale di 300 assunzioni (2026-2028) di funzionari ispettivi per la sicurezza e la vigilanza ordinaria, con aumento delle dotazioni e del personale dei Carabinieri per la tutela del lavoro.

Prevenzione e formazione

INAIL trasferirà almeno 35 milioni di euro annui al Fondo sociale per progetti di cultura della sicurezza nelle scuole, ITS, università e nel sistema della formazione professionale. Previsti interventi formativi mirati nei settori a maggiore incidenza infortunistica e sostegni alle micro e piccole imprese per l’adozione di dispositivi di protezione innovativi.

Accreditamento dei soggetti formatori

Entro 90 giorni un nuovo Accordo Stato-Regioni definirà criteri e requisiti di accreditamento per elevare la qualità dell’offerta formativa in materia di salute e sicurezza.

Scuola-lavoro e tutela assicurativa

La copertura assicurativa INAIL viene estesa anche al tragitto casa-sede di PCTO. Le convenzioni scuola-impresa non potranno prevedere attività a rischio elevato per gli studenti.

Borse di studio ai superstiti

Dal 2026 sono previste borse di studio per i titolari di rendita a superstiti, con importi da 3.000 a 7.000 euro annui a seconda del grado di istruzione.

Altre misure rilevanti

  • Adeguamento dei requisiti per l’assegno di incollocabilità all’età pensionabile.

  • Adozione della norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 per i sistemi di gestione della sicurezza.

  • Introduzione di linee guida ministeriali sui “mancati infortuni” (near miss) nelle imprese con più di 15 dipendenti.

  • Rafforzamento dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e nuove regole sulla sorveglianza sanitaria.

  • Disciplina organica per il volontariato di protezione civile all’interno del Testo Unico.

Le modifiche al D.Lgs. 81/2008

Tra gli interventi più significativi:

  • Introduzione di fondi strutturali per la cultura della sicurezza (art. 11).

  • Nuove regole su patente a crediti e subappalti (art. 27 e Allegato I-bis).

  • Aggiornamento all’UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 per i sistemi di gestione (art. 30).

  • Tracciabilità delle competenze nel fascicolo elettronico del lavoratore (art. 37).

  • Computo in orario di lavoro delle visite di sorveglianza sanitaria e promozione degli screening oncologici (art. 20 e 25).

  • Revisione delle norme su lavori in quota e sistemi anticaduta (art. 113 e 115).

  • Maggiore integrazione tra organismi paritetici, INAIL e ASL per il monitoraggio e il supporto alle imprese (art. 51 e 13).

Il decreto rappresenta un passo importante verso un modello di prevenzione più moderno, basato su formazione qualificata, trasparenza, digitalizzazione e premialità per le imprese che investono in sicurezza.

Le materie trattate negli articoli sono:

  • Articolo 1: Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL
  • Articolo 2: Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita’
  • Articolo 3: Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti
  • Articolo 4: Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
  • Articolo 5: Interventi in materia di prevenzione e di formazione
  • Articolo 6: Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione
  • Articolo 7: Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
  • Articolo 8: Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali
  • Articolo 9: Modifica all’articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di eta’ per l’assegno di incollocabilita’ erogata dall’INAIL
  • Articolo 10: Disposizioni in materia di norme UNI
  • Articolo 11: Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall’INAIL
  • Articolo 12: Disposizioni in materia di personale medico dell’INAIL
  • Articolo 13: Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Articolo 14: Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa
  • Articolo 15: Attivita’ di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del Servizio sanitario nazionale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
  • Articolo 16: Attivita’ di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del Servizio sanitario nazionale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
  • Articolo 17: Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
  • Articolo 18: Organizzazioni di volontariato della protezione civile
  • Articolo 19: Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
  • Articolo 20: Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatisi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca
  • Articolo 21: Entrata in vigore

DECRETO GAZZETTA UFFICIALE

03/11/2025


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15