News del 17/09/2021: OBBLIGO DI GREEN PASS PER I LAVORATORI DAL 15 OTTOBRE 2021

OBBLIGO DI GREEN PASS PER I LAVORATORI DAL 15 OTTOBRE 2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 16 settembre 2021, il Decreto Legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (in allegato testo del Decreto, non ancora pubblicato in GU).

Tale provvedimento estende l’obbligo di possedere ed esibire il green pass ai lavoratori dipendenti delle aziende private oltre che alla pubblica amministrazione; tale obbligo sarà in vigore dal 15/10/2021 al 31/12/2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza).

Dipendenti del settore privato
Coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato sono tenuti a possedere e ad esibire su richiesta i Certificati Verdi (Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro.
Il medesimo obbligo è esteso a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso altre attività, anche sulla base di contratti esterni (in tal caso la verifica potrà essere effettuata sia dal proprio datore di lavoro che dal datore di lavoro dell’azienda presso la quale viene svolta l’attività).
I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro.
I datori di lavoro sono tenuti a definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni, compresa l’individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell’accertamento.
Il decreto prevede che se il personale comunichi di non essere in possesso del Green Pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass (sanzione comminata dalle Autorità competenti).

Dipendenti pubblici
Tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto ad essere in possesso del Green pass. 
L’obbligo si applica anche al personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale, nonché ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
Il medesimo obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni (in tal caso la verifica potrà essere effettuata sia dal proprio datore di lavoro che dal datore di lavoro della pubblica amministrazione presso la quale viene svolta l’attività).
I datori di lavoro sono tenuti a definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni, compresa l’individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell’accertamento.
Il personale soggetto all’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
In caso di presenza nel luogo di lavoro senza la Certificazione Verde si applica la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro da parte delle Autorità competenti.

Ottenimento Green Pass e tamponi
Il Green Pass verrà rilasciato immediatamente dopo la prima dose di vaccino ricevuta, non più quindi dopo quindici giorni dalla somministrazione, come previsto dalla normativa previgente. Il pass sarà valido per 12 mesi dalla data di avvenuta vaccinazione o guarigione dall'infezione
Per quanto riguarda i tamponi, il governo ha accolto la richiesta degli enti locali sulla durata di validità del tampone che sarà di 72 ore per i test molecolari, mentre rimane di 48 ore per i test antigenici rapidi. 
I test antigienici saranno gratuiti solo per coloro che sono esenti dalla vaccinazione ed in possesso di certificazione medica; sono previsti prezzi calmierati per i tamponi antigienici.

RIMANGONO COMUNQUE IN VIGORE TUTTE LE MISURE DI PREVENZIONE ATTUALMENTE PREVISTE DA PROTOCOLLI E LINEE GUIDA (DISTANZIAMENTO, MASCHERINE, SANIFICAZIONE LOCALI, IGIENE DELLE MANI, ECC…)

Aggiorneremo le news con ulteriori approfondimenti nel prossimo mese in merito ad eventuali chiarimenti e specifiche che saranno probabilmente emanate dalle Autorità Competenti.

Dl greenpass 16.9.21 


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