Obbligo di consegna degli attestati di formazione ai lavoratori

Obbligo di consegna degli attestati di formazione ai lavoratori  

Negli ultimi mesi si è riacceso il dibattito sul diritto dei lavoratori a ricevere copia degli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Una recente analisi dell’avv. Rolando Dubini ha ricordato che la consegna degli attestati non è una facoltà, ma un preciso obbligo giuridico a carico del datore di lavoro e del soggetto formatore.

Secondo il D.Lgs. 81/2008 e gli Accordi Stato-Regioni (21 dicembre 2011, 22 febbraio 2012, 7 luglio 2016 e 17 aprile 2025), ogni lavoratore ha diritto a ricevere l’attestato nominale dei corsi frequentati.

Tale documento è essenziale per dimostrare la corretta formazione in materia di sicurezza e costituisce un dato personale ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il mancato rilascio può configurare:
- una violazione dei diritti del lavoratore in materia di protezione dei dati personali;
- una responsabilità amministrativa e civile per il datore di lavoro o il soggetto formatore;
- e, nei casi più gravi, persino ipotesi di reato in caso di trattenimento indebito della documentazione.

È quindi fondamentale che ogni azienda:
- consegni tempestivamente gli attestati di formazione ai lavoratori;
conservi copia conforme in archivio aziendale;
- e si assicuri che i soggetti formatori esterni rispettino gli stessi obblighi di trasparenza e tracciabilità.

La corretta gestione della documentazione formativa non è solo un adempimento burocratico, ma un segno concreto di rispetto, legalità e tutela reciproca all’interno del rapporto di lavoro.

In Progetto Azienda crediamo nella trasparenza e nella responsabilità condivisa: per questo ogni attestato viene consegnato in duplice copia, al partecipante e all’azienda, così da evitare qualsiasi criticità e assicurare il pieno rispetto delle norme. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7384854519765155840

16/10/2025


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15