NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI 2025: Principali novità
Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: tutte le novità in materia di formazione salute e sicurezza
È stato pubblicato il testo del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che aggiorna la disciplina sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il nuovo testo sostituisce integralmente gli accordi precedenti e introduce una serie di novità sostanziali volte a garantire maggiore qualità, tracciabilità ed efficacia nella formazione.
Le principali novità introdotte:
- 
Requisiti stringenti per i soggetti formatori, anche per i corsi rivolti a lavoratori, dirigenti, preposti e RLS. 
- 
Obbligo di progetto formativo, numero massimo di 30 partecipanti per corso e verbale di verifica finale obbligatorio. 
- 
Obbligo di conservazione del fascicolo del corso per 10 anni e inserimento del codice fiscale su tutti gli attestati. 
- 
Nuovi corsi obbligatori per i datori di lavoro, anche per chi non svolge direttamente il ruolo di RSPP. 
- 
Modifiche sostanziali ai percorsi di preposti (ora 12 ore) e dirigenti (12 + 6 ore in cantiere). 
- 
Introduzione di nuovi moduli per attrezzature: carroponti, carrelli per sollevamento persone e materiali, carro raccoglifrutta, ecc. 
- 
Aggiornamento biennale per i preposti e quinquennale per i datori di lavoro, con percorsi strutturati (es. 6 ore per DL, 8 ore per DL-RSPP). 
- 
Nuove regole per la formazione in videoconferenza ed e-learning, con numerose restrizioni sui corsi ammessi a distanza (divieto sull'utilizzo dello smartphone). 
- 
Valutazione del gradimento, verifica finale strutturata e verifica di efficacia sul luogo di lavoro diventano obbligatorie. 
- 
Ridefinite le equipollenze tra corsi e gli esoneri: molte esclusioni sono state riviste o eliminate: - modifica agli esoneri per CSE/CSP rispetto alla formazione DL-SPP e viceversa;
- Dirigente, esonero dal corso datore di lavoro;
- nessun esonero per chi è formato come Dirigente o preposto rispetto alla formazione RLS;
- corso preposto non dà esonero parziale dalla formazione dirigenti;
- aggiornamento dirigente non esonera da aggiornamento preposti;
- aggiornamento lavoratori non esonera da aggiornamento preposti;
 
Disposizioni transitorie
- 
Le vecchie regole restano valide per 12 mesi dall’entrata in vigore per l’erogazione dei corsi. 
- 
I datori di lavoro avranno 24 mesi per completare la formazione obbligatoria. 
- 
Preposti con aggiornamento scaduto avranno un anno per regolarizzarsi. 
Per approfondire:
Scarica il testo completo dell’Accordo dal sito della Conferenza Stato-Regioni
23/04/2025
