News del 19/02/2022: Le novità relative alla figura del PREPOSTO, alla FORMAZIONE e all'ADDESTRAMENTO

Gentili Clienti

con la pubblicazione della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (conversione con modificazioni del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) sono state introdotte alcune novità relativamente alla figura del PREPOSTO.

 

  1. Modifica dell’art. 18. “Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti”

il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: […]

comma 1 lettera b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività

 

Cosa significa «Individuare» e quali strumenti utilizzare?

«Individuare» significa determinare, indicare, o riconoscere con precisione

Quindi non risulta necessario effettuare una nomina (come richiesto per il medico competente) o una designazione (come richiesto per il RSPP o gli addetti alla gestione delle emergenze), ma basta indicare (per iscritto) chi sia o siano i preposti.

Risulta tuttavia opportuno, anche in un’ottica di Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro, incaricare formalmente questi soggetti mediante appositi documenti, allo scopo di renderli maggiormente consapevoli dell’importanza del ruolo da essi svolto.

 

Deve sempre esistere almeno un preposto?

Nel D.Lgs. 81/08 risulta che gli oneri di vigilanza ricadono di fatto anche sul datore di lavoro e sul dirigente.

E’ chiaro che se in azienda non esiste alcuna persona che o per incarico conferito o per esercizio di fatto dei poteri giuridici svolga il ruolo del preposto, gli obblighi di vigilanza ricadono esclusivamente sul datore di lavoro.

Quindi si può affermare che il nuovo obbligo introdotto (individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza) va adempiuto solo se la figura del preposto, per incarico o per esercizio di fatto, esista concretamente in azienda. Ad ogni modo in merito a questo punto si attendono chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.

 

Sono previste delle sanzioni?

Tra le modifiche troviamo che la mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett. b-bis).

 

 

  1. Modifica dell’art. 19 comma 1 Obblighi del preposto

I preposti devono: […]

  1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Viene quindi assegnato al Preposto il compito, o meglio l’obbligo, di intervenire qualora riscontri dei comportamenti non corretti messi in atto dai lavoratori, a fine di correggerli e dare indicazioni in merito alla sicurezza. Inoltre qualora verifichi il non rispetto delle disposizioni impartite da parte del lavoratore o una persistenza dell’inosservanza, il Preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i propri diretti superiori, ovvero Dirigente e Datore di Lavoro.

 

  1. in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate

Pertanto il Preposto, qualora rilevi condizioni di pericolo, carenze di mezzi e attrezzature, deve intervenire sospendendo temporaneamente l’attività lavorativa e informare il Datore di Lavoro e il Dirigente; l’interruzione temporanea dell’attività attribuita al Preposto è finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa prima di riprenderla.

  1. Modifica dell’art. 26. “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”

L’obbligo di indicazione del preposto è ora presente ora anche nel nuovo comma 8 bis dell’art. 26:

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Ciò era formalmente già attuato dalla maggior parte delle aziende in fase di redazione del DUVRI, ad ogni modo con tale provvedimento si è provveduto a formalizzare la questione, prevedendo in caso di appalti pubblici l’esclusione di quelle aziende che non possiedono tale requisito.

 

  1. Compensazione economica

Il provvedimento normativo prevede che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possano stabilire l’emolumento spettante al Preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo; ciò si configura come un invito alle parti sociali a valorizzare economicamente il ruolo e la funzione del preposto come categoria di lavoratore, e non la previsione di un compenso da riconoscere come soggetto individuale.

 

  1. Tutela del Ruolo di Preposto

Il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività; la norma ha il fine di prevenire l’adozione, da parte del datore di lavoro e del dirigente (e in generale da parte dell’intera organizzazione, compresi i lavoratori vigilati) di condotte volte a dissuadere il preposto dal compimento dei suoi obblighi, o a punirlo per averli adempiuti.

 

  1. Formazione e Addestramento

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovrà adottare un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione.

In tale accordo verranno modificati anche alcuni aspetti quali:

  1. verrà rivisto il percorso formativo dei preposti, prevedendo inoltre un aggiornamento non più quinquennale ma biennale (non ancora in vigore, come specificato dalla circolare dell’Ispettorato del Lavoro del 16/02/2022)
  2. individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro
  3. determinazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative

 

Infine, ricordiamo che sono state apportate modifiche anche all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 (Addestramento dei lavoratori):

  • l’addestramento consiste nello svolgimento di prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all’applicazione delle procedure di lavoro
  • l’avvenuto addestramento dovrà essere verbalizzato e tracciato.

 


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