Formazione prima di tutto: la sicurezza non può aspettare
L'avvocato Rolando Dubini analizza con precisione un tema centrale in materia di salute e sicurezza sul lavoro: la formazione obbligatoria, preventiva e specifica dei lavoratori e dei preposti.
Il principio fondamentale è sancito dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, che stabilisce chiaramente che la formazione deve precedere l’inizio dell’attività lavorativa, senza possibilità di deroga né sostituzioni con esperienze pregresse del lavoratore.
Una recente sentenza della Cassazione penale (Sez. IV, n. 21031 del 29 maggio 2024) ha ribadito che nessuna conoscenza empirica o affiancamento tra colleghi può sostituire l’obbligo formativo previsto per legge.
Inoltre, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rafforza la necessità di strutturare la formazione specifica sulla base del DVR aziendale, differenziandola per ruoli, contesti e rischi effettivi. Non sono ammessi corsi standardizzati scollegati dalla realtà lavorativa: la formazione è una misura attiva di prevenzione, non un mero adempimento formale.
Dubini sottolinea come tutto questo rientri nella più ampia cornice delle misure generali di tutela previste dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2008.
Una formazione efficace è il primo vero presidio contro gli infortuni.
Articolo integrale a cura dell’avv. Rolando Dubini
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23/06/2025